ASSOCIAZIONE COAGULOPATICI EMOFILICI PIEMONTESI “MASSIMO CHESTA” ODV
REGOLAMENTO PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 1 – Ambito di applicazione
Il presente Regolamento elettorale disciplina le elezioni e lo svolgimento delle votazioni del Consiglio Direttivo dell’ACEP ODV.
Il presente Regolamento Elettorale si applica per tutte le elezioni di rinnovo del Consiglio Direttivo.
Art. 2 – Indizione delle elezioni del Consiglio Direttivo
Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo hanno luogo in concomitanza con l’Assemblea elettiva indetta nell’anno di scadenza del mandato triennale del Consiglio Direttivo in corso.
Il Presidente dell’Associazione indice le elezioni mediante comunicazione scritta spedita a tutti i soci almeno 40 giorni prima della data delle elezioni e ne predispone la comunicazione sul sito web dell’Associazione e tramite altro media: la pubblicazione del comunicato produce gli effetti della convocazione dell’Assemblea dei Soci in sede elettorale.
Art. 3 – Presentazione delle candidature per il Consiglio Direttivo
Ogni socio che è interessato a candidarsi come membro del Consiglio Direttivo, deve far pervenire la sua richiesta in forma scritta all’Associazione, presso la sede legale dell’ACEP ODV, corrente in Torino, presso Vol.To – Via Giovanni Giolitti n. 21, o alternativamente mediante posta elettronica, ai seguenti indirizzi:
P.E.O.: info@acep-piemonte.it
P.E.C.: amministrazione@pec.acep-piemonte.it
Il socio che intende candidarsi a Consigliere, deve far giungere la propria candidatura entro e non oltre i 10 giorni antecedenti la data fissata per le elezioni, indicando nella richiesta il proprio nome e cognome e allegando una copia del documento d‘identità in corso di validità, del codice fiscale e copia dell’eseguito bonifico o altra documentazione che comprovi l’avvenuto pagamento della quota associativa per l’anno in cui viene indetta l’elezione del Consiglio Direttivo e per l’anno solare precedente.
Art. 4. Requisiti per essere eletti Consigliere del Direttivo
Oltre a quanto previsto dallo Statuto vigente, possono presentare la propria candidatura coloro che siano soci da almeno due anni alla data delle elezioni e che siano in regola con il pagamento della quota sociale per l’anno in cui viene indetta l’elezione del Consiglio Direttivo e per l’anno solare precedente.
Sono eleggibili esclusivamente i soci, in regola con i pagamenti della quota sociale ai sensi del comma primo dell’Art. 4, e che abbiano reso nota la propria candidatura entro i termini e secondo le modalità di cui all’Art. 3 del presente Regolamento elettorale.
Art. 5 – Commissione Elettorale e operazioni di voto
Per le votazioni delle cariche sociali il Consiglio Direttivo uscente nomina una Commissione Elettorale, costituita da due (2) soci ordinari presenti all’Assemblea elettiva, e che non risultino candidati.
La Commissione Elettorale sarà presente per tutta la durata della votazione, verifica la regolarità dell’iscrizione dei votanti per l’anno in corso e la validità delle deleghe, distribuisce le schede elettorali ai soci elettori, raccoglie le schede e le scrutina davanti all’Assemblea e dichiara l’esito dell’elezione.
Art. 6 – Operazioni di voto in Assemblea elettiva
Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo si svolgono nella data, ora e luogo indicati nella comunicazione del Presidente di cui all’Art. 2 del presente Regolamento elettorale.
La Commissione elettorale nominata, all’apertura delle elezioni, verifica i nominativi e il numero delle candidature che siano giunte all’Associazione, verifica la regolarità delle richieste e delle iscrizioni dei candidati ai sensi ed effetti degli Artt. 3 e 4 del presente Regolamento elettorale.
Possono votare esclusivamente i soci in regola con il pagamento della quota sociale dell’anno in corso. Per votare, è possibile regolarizzare la propria quota associativa prima della votazione.
Ogni associato, in caso di impedimento a partecipare personalmente, può farsi rappresentare in Assemblea elettiva da un solo altro socio, a mezzo delega scritta che andrà conservata agli atti dell’Associazione. Il delegante, unitamente alla delega scritta, deve allegare copia della documentazione che attesti di essere in regola con il pagamento della quota sociale.
Ai fini della votazione per il rinnovo del Consiglio Direttivo, ad ogni socio elettore non possono essere conferite più di due (2) deleghe.
Non possono esprimere il proprio voto né coloro che hanno presentato la propria candidatura alla elezione, né i componenti del Consiglio Direttivo uscente.
Art. 7 – Elezione dei membri del Consiglio Direttivo
Nel caso in cui siano pervenute all’Associazione, entro il termine di cui all’Art. 3, un numero di candidature non superiore a nove (9), la Commissione elettorale comunica il numero e i nominativi dei candidati in Assemblea elettiva. In tale evenienza, si potrà procedere all’elezione del Direttivo tramite voto palese, per alzata di mano.
Nel caso che siano pervenute candidature da membri del Direttivo uscente, che siano già stati in carica nei tre mandati consecutivi antecedenti le elezioni, queste potranno essere accettate solo se non vi siano altre candidature, e in ogni caso al solo fine del raggiungimento del numero massimo di nove (9) Consiglieri, consentito dalle norme dello Statuto associativo.
Al termine delle operazioni di voto, la Commissione elettorale comunica l’esito delle votazioni in Assemblea elettiva. Tutti i candidati, con il voto favorevole della maggioranza dell’Assemblea, vengono proclamati membri del nuovo Consiglio Direttivo.
Nel caso in cui siano pervenute all’Associazione un numero di candidature superiore a nove (9), si procede alla votazione sulla base delle modalità in seguito riportate.
La Commissione elettorale distribuisce ai soci elettori le schede elettorali.
Le schede devono essere costituite da moduli prestampati sui quali debbono essere riportati in ordine alfabetico i nomi dei candidati per il Consiglio Direttivo.
Ogni scheda deve essere autenticata prima della votazione col timbro dell’associazione e la firma di un componente della Commissione elettorale.
Ogni votante può esprimere fino ad un massimo di tre preferenze.
Sono considerate nulle le schede che:
a. portano segni, macchie e scritte o alterazioni che le possano comunque rendere riconoscibili;
b. riportano un numero di preferenze maggiore di quanto previsto dal presente regolamento elettorale.
Art. 8 – Scrutinio dei voti e verbalizzazione
Al termine delle operazioni di voto, la Commissione elettorale provvede ad effettuare lo spoglio delle schede elettorali e redige il verbale delle operazioni di voto, con l’indicazione del numero dei soci elettori aventi diritto, dei soci votanti, delle schede valide, delle schede bianche e delle schede nulle.
Nel verbale vengono quindi indicati i voti ottenuti dai candidati.
Alla fine della verbalizzazione, la Commissione elettorale comunica l’esito delle votazioni in Assemblea elettiva, che proclama i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti: in caso di parità di voti verrà proclamato il candidato con maggiore anzianità associativa; in caso di eguale anzianità associativa, risulta eletto/a il candidato più giovane di età.
Art. 9 – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
Tutte le cariche sociali decorrono a partire dalla nomina del nuovo Presidente.
Art. 10 – Sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo
Nel corso dell’esercizio del mandato, qualora il Consiglio Direttivo in carica proceda alla sostituzione dei propri membri, conformemente all’Art. 12 comma 4 dello Statuto associativo, tale eventualità dovrà essere adeguatamente motivata e documentata e, in ogni caso, posta all’ordine del giorno della prima Assemblea utile.
Art. 11 – Disposizioni finali
Per ogni eventuale tema non disciplinato dal presente Regolamento, o in caso di dubbi in merito alla sua interpretazione, si rinvia ai principi ed alle regole previste dallo Statuto associativo, dal Codice Civile e dalle norme applicabili in materia