Autoinfusione

AUTOINFUSIONEIl trattamento a domicilio permette, in caso di episodio emorragico, di infondere il fattore VIII o IX al di fuori delle strutture ospedaliere.
L’infusione deve essere effettuata da un medico, da personale infermieristico autorizzato, dall’emofilico stesso (in questo caso si parla di autoinfusione) o da un suo congiunto.

L’emofilico e/o i suoi congiunti possono praticare le infusioni di fattore antiemofilico solo dopo aver seguito un corso di autoinfusione.
L’immenso vantaggio del trattamento a domicilio è di poter trattare il più velocemente possibile l’episodio emorragico e di minimizzare i rischi di possibili danni invalidanti.

La Regione Piemonte con la Legge Regionale 16 maggio 1979, n. 26   ha affrontato gli aspetti normativi e organizzativi dell’autoinfusione.

Attenzione: l’autoinfusione non vuol dire automedicazione. L’autoinfusione si deve praticare in concertazione con i medici del centro che hanno in cura l’emofilico e solo dopo aver seguito un corso di autoinfusione.